Art. 9
In vigore dal 7 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
ALLEGATO
Conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2944/91 della Commissione, del 4 ottobre 1991, relativo alle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare nei termini prescritti ai seguenti organismi competenti, in 1 originale e 5 copie, a mezzo raccomandata o recapitate a mano contro ricevuta:
Stato membro Organismo competente Irlanda Department of Agriculture and Food
Milk Policy Division
Floor 1 East
Agriculture House
Kildare Street
IRL - Dublin 2 Regno Unito Intervention Board
External Trade Division
Lancaster House
Newcastle-upon-Tyne
NE4 7YE
Great Britain
ALLEGATO
Conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2944/91 della Commissione, del 4 ottobre 1991, relativo alle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare nei termini prescritti ai seguenti organismi competenti, in 1 originale e 5 copie, a mezzo raccomandata o recapitate a mano contro ricevuta:
Stato membro Organismo competente Irlanda Department of Agriculture and Food
Milk Policy Division
Floor 1 East
Agriculture House
Kildare Street
IRL - Dublin 2 Regno Unito Intervention Board
External Trade Division
Lancaster House
Newcastle-upon-Tyne
NE4 7YE
Great Britain
Storico versioni
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