Art. 3

In vigore dal 1 ott 1991
Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti all'Albania è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2938:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo