Art. 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

In vigore dal 1 ott 1991
1) la Comunità fornisce gratuitamente all'Albania un quantitativo massimo di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità panificabile, disponibili in seguito ad operazioni d'intervento; 2) le spese relative alla fornitura in questione sono sostenute dalla Comunità e sono determinate mediante gara; 3) i prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.
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