Art. 5
In vigore dal 1 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o ottobre 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN DEN BROEK
(1) GU n. C 211 del 13. 8. 1991, pag. 9. (2) Parere reso il 13 settembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (6) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2938:oj#art-5