Art. 3
In vigore dal 1 ott 1991
Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti all'Albania è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4).
Storico versioni
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