Art. 6
In vigore dal 29 lug 1991
A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri procurano che i risultati dell'analisi mediante misurazione della risonanza magnetica nucleare contenuti nelle loro banche dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni comunitarie.
Qualora le informazioni immagazzinate nella banca di dati del CCR non siano ancora disponibili, gli Stati membri possono servirsi delle informazioni contenute il 1o settembre 1991 nelle banche di dati nazionali ed ottenute mediante procedure diverse da quelle prescritte dalle disposizioni comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2348:oj#art-6