Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
1. Per l'istituzione della banca di dati analitici di cui all', i campioni da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione (5). I campioni di uva fresca sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di coltivazione, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite. I campioni in questione sono prelevati ogni anno, e per la prima volta nel 1991, per essere analizzati in uno dei laboratori ufficiali degli Stati membri. Gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi mediante risonanza magnetica nucleare spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l'analisi. Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati del CCR è almeno di: - 400 campioni in Francia, - 400 campioni in Italia, - 200 campioni in Germania, - 100 campioni in Spagna, - 50 campioni in Portogallo, - 50 campioni in Grecia, - 2 campioni in Lussemburgo, - 2 campioni nel Regno Unito. Nella ripartizione dei campioni da prelevare deve essere tenuto conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri. Tale ripartizione può variare in funzione dei risultati degli esami di cui all'. 2. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse parcelle dove sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti. 3. I campioni di cui al paragrafo 1 sono analizzati col metodo descritto al capitolo 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 dai laboratori che debbono essere designati dagli Stati membri o dal CCR. I laboratori compilano un bollettino d'analisi secondo il modello contenuto in allegato. Per ciascun campione è redatta una scheda segnaletica conforme alle istruzioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2347/91. 4. Una copia del bollettino con i risultati e l'interpretazione delle analisi effettuate dal laboratorio di uno Stato membro in applicazione del presente regolamento nonché una copia della scheda segnaletica sono inviate al CCR. 5. Gli Stati membri ed il CCR assicurano: - la conservazione dei dati che figurano nella banca di dati analitici almeno per la durata delle cinque campagne viticole successive a quella in questione; - la conservazione, durante un periodo minimo di tre anni successivo alla data del prelievo, di almeno un campione di controllo per ciascuno dei campioni inviati al CCR per essere analizzati; - che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici; - la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni; - l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per la rettifica dei dati eventualmente ritenuti inesatti.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2348 | Portale Normativo