Art. 3
In vigore dal 29 lug 1991
Gli Stati membri che eseguono l'analisi dei prodotti vitivinicoli mediante risonanza magnetica nucleare spediscono al CCR, o a qualsiasi laboratorio da quest'ultimo ufficialmente designato, almeno il 10 % dei campioni di cui all', paragrafo 1, quarto comma. Il CCR procede alla selezione dei campioni da mettere a sua disposizione.
Storico versioni
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