Art. 5
In vigore dal 29 lug 1991
1. A decorrere dalla data di cui all', quinto trattino, le informazioni contenute nella banca di dati sono messe a disposizione di qualsiasi laboratorio ufficiale degli Stati membri che ne faccia richiesta.
2. In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione di un altro organismo incaricato dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2048/89 e, su richiesta, di altri organismi ufficiali.
Storico versioni
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