Art. 4

In vigore dal 29 lug 1991
Spese per il prelievo, la spedizione e l'analisi dei campioni 1. Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici, sono a carico del servizio dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni. 2. Le spese relative alla spedizione dei campioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2348/91 al CCR o ad un altro laboratorio da quest'ultimo designato per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, sono a carico della Comunità. Quando il CCR richiede, oltre ai campioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2348/91, il prelievo di campioni complementari, - i costi del prelievo del campione di uve fresche e quelli del suo trattamento sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per l'altro 50 % a carico della Comunità, ed - i costi di spedizione al CCR o ad un altro laboratorio da quest'ultimo designato per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, sono a carico della Comunità. Per gli Stati membri che non dispongono nel proprio territorio di un laboratorio attrezzato per l'analisi dei vini mediante risonanza magnetica nucleare, i costi della spedizione al CCR di tutti i campioni da prelevare a norma dell', paragrafo 1, sono a carico della Comunità.
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