Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Prelievo di campioni nel quadro della cooperazione tra organismi competenti 1. All'atto del prelievo dei campioni di vino, di mosto d'uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido di cui all', primo comma, l'agente dell'organismo competente addetto a tale operazione provvede a garantire che i campioni: - siano rappresentativi della totalità della partita, per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti da 60 l o meno e immagazzinati insieme come partita unica, - siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale è stato prelevato il campione, per quanto concerne i prodotti riempiti in recipienti aventi un volume nominale di più di 60 l. 2. I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in causa in almeno 5 recipienti puliti, ciascuno avente un volume nominale minimo di 75 cl. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo trattino, il prelievo di campioni può essere operato anche mediante il ritiro di almeno 5 recipienti aventi un volume nominale minimo di 75 cl, appartenenti alla partita da esaminare. Se i campioni di distillato di vino sono destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio, il volume nominale dei recipienti per i campioni è di 25 cl o addirittura di 5 cl, quando si tratta di una spedizione da un laboratorio ufficiale ad un altro. I campioni vengono prelevati, eventualmente chiusi, e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale viene effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore, se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza di tale rappresentante viene menzionata nella relazione di cui al paragrafo 4. Ogni campione deve essere provvisto di un dispositivo di chiusura a perdere, che deve essere inerte e non riutilizzabile. 3. Ogni campione è munito di un'etichetta conforme all'allegato I, parte A, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se le dimensioni del recipiente non consentono di utilizzare l'etichetta prevista, un numero indelebile è apposto sul recipiente e le indicazioni previste sono riportate su una scheda a parte. Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è invitato a firmare l'etichetta o, se del caso, la scheda. 4. L'agente dell'organismo competente abilitato ad effettuare i prelievi redige una relazione nella quale indica tutti gli elementi da lui considerati rilevanti ai fini della valutazione dei campioni. Egli vi registra, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni ed invita il rappresentante a firmare. Egli precisa il quantitativo di prodotti oggetto del prelievo. Nella relazione è specificato se le firme sopra menzionate e quelle di cui al paragrafo 3, terzo comma, sono state rifiutate. 5. Per ogni prelievo, uno dei campioni viene conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso il servizio competente dal quale dipende l'agente che ha effettuato il prelievo. Tre dei campioni prelevati vengono inviati al laboratorio ufficiale che effettuerà l'esame analitico o organolettico. Uno dei campioni viene analizzato, mentre un altro viene conservato come campione di controllo. I campioni di controllo devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla data del prelievo. 6. I colli dei campioni sono muniti, sull'imballaggio esterno, di un'etichetta di colore rosso conforme al modello di cui all'allegato I, parte B, ed avente un formato di circa 50 per 25 mm. All'atto della spedizione dei campioni, il servizio competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.
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