Art. 3

In vigore dal 29 lug 1991
Prelievi di campioni d'uva fresca destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare 1. Le seguenti disposizioni particolari si applicano per il prelievo, il trattamento e la conservazione dei campioni di uve fresche da trasformare in vino destinati all'analisi di cui all', secondo comma, tramite la risonanza magnetica nucleare del deuterio nei laboratori ufficiali o in laboratori ufficialmente riconosciuti degli Stati membri e presso il CCR. Le condizioni del prelievo dei campioni di uve fresche, del loro trattamento e trasformazioni in vino e della loro conservazione presso l'organismo competente o un servizio da esso autorizzato figurano nell'allegato II. 2. I coltivatori delle vigne nelle quali il prelievo di uve è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a: - non ostacolare in alcun modo l'esecuzione di tali prelievi e - fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento. 3. La Commissione provvede a garantire, facendo eventualmente intervenire i propri agenti specifici di cui all' del regolamento (CEE) n. 2048/89, che il prelievo e l'ulteriore trattamento dei campioni di uve fresche destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio siano coordinati ed eseguiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, in quanto i risultati di questa analisi verranno inseriti nella banca di data del CCR.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/2347 | Portale Normativo