Art. 7

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 32. (4) GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1. (5) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 170 del 27. 6. 1981, pag. 28. ALLEGATO I A. Etichetta per la designazione del campione, conformemente all' 1. Indicazioni prescritte: a) nome e indirizzo, con indicazione dello Stato, del servizio competente che ha richiesto il prelievo del campione; b) numero d'ordine del campione; c) data di prelievo del campione; d) nome dell'agente del servizio competente abilitato a prelevare il campione; e) nome e indirizzo dello stabilimento nel quale il campione è stato prelevato; f) designazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie, ecc.); g) designazione del prodotto inclusa la zona di produzione, l'anno di raccolta, il titolo alcolometrico effettivo o potenziale e, se possibile, la varietà di vite; h) la dicitura seguente: « il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a procedere alle analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda ». 2. Osservazioni. 3. Dimensione minima: 100 × 100 mm. B. Modello dell'etichetta rossa di cui all', paragrafo 6: COMUNITÀ EUROPEE Prodotti da sottoporre ad esame analitico e organolettico in conformità del regolamento (CEE) n. 2048/87 ALLEGATO II Istruzioni per il prelievo di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino destinato ad essere analizzato tramite misurazione della risonanza magnetica del deuterio di cui all' I. PRELIEVO DELLE UVE A. Ogni campione è composto da almeno 10 kg di uve sane e mature della stessa varietà di vite. Si sconsiglia la raccolta di uve bagnate dalla rugiada o dalla pioggia. Le uve non devono presentare alcuna traccia di umidità esterna. Le uve vengono prelevate nello stato in cui si trovano. Le uve che presentano un processo di ammuffimento avanzato non possono essere prelevate. Il prelievo viene effettuato durante la vendemmia della parcella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell'intera parcella. Il campione d'uva fresca in tal modo prelevato, eventualmente trasformato in mosto, può essere congelato sino alla vinificazione. Per i campioni da prelevare sul loro territorio, gli Stati membri possono fissare quantitativi minimi superiori a 10 kg, se ciò è giustificato da esigenze di collaborazione scientifica fra laboratori diversi. B. All'atto del prelievo di campioni viene compilata una scheda segnaletica che sostituisce la relazione di cui all', paragrafo 4. La scheda include una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l'indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione. La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è predisposta conformemente alla parte I del questionario che figura nell'allegato III. II. VINIFICAZIONE A. La vinificazione viene effettuata dall'organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili con quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo. La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zuccheri residui. Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO2, il vino viene imbottigliato in bottiglie di 75 cl e etichettato. B. La scheda segnaletica concernente la vinificazione viene compilata conformemente alla parte II del questionario che figura nell'allegato III. ALLEGATO III Questionario relativo al prelievo e alla vinificazione dei campioni di uve destinate all'analisi per risonanza magnetica nucleare Parte I 1. Informazioni generali 1.1. Numero del campione: 1.2. Nome e funzione dell'agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione: 1.3. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione: 1.4. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione quando non si tratta dello stesso servizio di cui al punto 1.3: 2. Descrizione generale del campione 2.1. Origine (Stato, regione): 2.2. Anno di raccolta: 2.3. Varietà di vite: 2.4. Colore delle uve: 3. Descrizione del vigneto 3.1. Nome e indirizzo del coltivatore della parcella: 3.2. Ubicazione della parcella - comune: - località: - riferimento catastale: 3.3. Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso): 3.4. Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole): 3.5. Numero di ceppi per ettaro: 3.6. Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni): 3.7. Altitudine: 3.8. Metodo di coltivazione e potatura: 3.9. Categoria di vino nella quale le uve vengono normalmente trasformate (vino da tavola, vpqrd, altri): 4. Caratteristiche della vendemmia e del mosto 4.1. Resa per ettaro stimata della parcella oggetto della vendemnia: 4.2. Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano secche o bagnate al momento del prelievo del campione: 4.3. Data di prelievo del campione: Timbro e firma dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione, con indicazione del nome e della qualifica dell'agente che ha effettuato il prelievo Parte II 1. Microvinificazione 1.1. Peso del campione di uve in kg: 1.2. Metodo di torchiatura: 1.3. Volume del mosto ottenuto: 1.4. Dati caratteristici del mosto - indice di rifrazione misurato: - acidità totale (in g/l di acido tartarico): 1.5. Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione): 1.6. Lievitatura (varietà di lievito utilizzato) indicare se vi è stata fermentazione spontanea: 1.7. Temperatura durante la fermentazione (approssimativa): 1.8. Metodo di determinazione della fine della fermentazione: 1.9. Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso): 1.10. Dosaggio dell'anidride solforosa in mgl/l: 1.11. Analisi del vino ottenuto - titolo alcolometrico effettivo e totale in % vol: - estratto secco totale: - zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito: 2. Tabella cronologica concernente la vinificazione del campione Data: - del prelievo: - della torchiatura: - dell'inizio della fermentazione: - della fine della fermentazione: - della separazione del vino ottenuto dalle fecce: - delle varie applicazioni di SO2: - dell'imbottigliamento del vino: - della spedizione a un laboratorio specializzato per le misurazioni RMN: - se del caso, spedizione al CCR: Data di compilazione della parte II: Timbro dell'organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell'organismo.
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