Art. 5
In vigore dal 23 lug 1991
Il pagamento delle forniture è effettuato dalla Commissione, una volta comprovata la buona esecuzione. Possono essere versati acconti, qualora i prodotti siano presi in consegna dalle imprese di cui all', paragrafo 1 e i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità.
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