Art. 2
In vigore dal 23 lug 1991
1. La fornitura viene effettuata da organizzazioni non governative aventi una provata esperienza in materia di distribuzione di prodotti alimentari alle popolazioni dell'Unione Sovietica e che offrono le condizioni di realizzazione più favorevoli.
2. Le organizzazioni non governative che saranno selezionate per le forniture devono soddisfare, in particolare, i seguenti requisiti:
a) possedere uno statuto appropriato a un'organizzazione di questo tipo;
b) avere la propria sede in uno Stato membro della Comunità;
c) comprovare la propria capacità di condurre a buon fine azioni di aiuto d'urgenza;
d) impegnarsi a rispettare le condizioni di fornitura fissate per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91.
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