Art. 4

La fornitura comprende:

In vigore dal 23 lug 1991
- la presa in consegna, nei magazzini comunicati per tempo dalla Commissione, dei prodotti disponibili da parte di imprese stabilite nella Comunità; - il trasporto, entro il più breve tempo, secondo i percorsi più diretti e con i mezzi più appropriati, nei luoghi di destinazione, che saranno indicati dalla Commissione; - la prenotazione di magazzini, se i prodotti non possono essere forniti direttamente ai beneficiari; - la distribuzione agli organismi e agli enti destinatari designati dalle autorità sovietiche e approvati dalla Commissione. La distribuzione deve essere effettuata entro il termine di nove mesi a decorrere dalla presa in consegna dei prodotti.
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