Art. 4
La fornitura comprende:
In vigore dal 23 lug 1991
- la presa in consegna, nei magazzini comunicati per tempo dalla Commissione, dei prodotti disponibili da parte di imprese stabilite nella Comunità;
- il trasporto, entro il più breve tempo, secondo i percorsi più diretti e con i mezzi più appropriati, nei luoghi di destinazione, che saranno indicati dalla Commissione;
- la prenotazione di magazzini, se i prodotti non possono essere forniti direttamente ai beneficiari;
- la distribuzione agli organismi e agli enti destinatari designati dalle autorità sovietiche e approvati dalla Commissione. La distribuzione deve essere effettuata entro il termine di nove mesi a decorrere dalla presa in consegna dei prodotti.
Storico versioni
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