Art. 3
In vigore dal 23 lug 1991
Qualora non sia possibile applicare l', paragrafo 1, tenuto conto dei condizionamenti specifici connessi ai trasporti e alla distribuzione degli aiuti a favore delle popolazioni beneficiarie, le forniture possono anche essere effettuate da imprese stabilite in Unione Sovietica, purché soddisfino i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettere c) e d) ed offrano le condizioni più favorevoli.
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