Art. 7

In vigore dal 15 lug 1991
1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, denominato « comitato per la gestione dell'assistenza all'URSS ». 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nel suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. Il tal caso, la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione delle misure da essa adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma. 4. Nell'ambito dell'esecuzione del presente regolamento, il comitato può esaminare qualsiasi altra questione che gli venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare tutte le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione del programma, ai cofinanziamenti e al coordinamento di cui all'. 5. La Commissione informa regolarmente il comitato in merito all'attuazione del programma di assistenza tecnica, in particolare sulla base di una relazione semestrale.
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