Art. 2
In vigore dal 15 lug 1991
I mezzi finanziari comunitari per la realizzazione dell'azione istituita dal presente regolamento ammontano a 400 milioni di ecu per l'esercizio finanziario 1991. L'importo ritenuto necessario per l'esercizio finanziario 1992 sarà stabilito in un secondo tempo dal Consiglio che delibera all'unanimità.
L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per il 1992 tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all' del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e rispetto alle prospettive finanziarie.
Storico versioni
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