Art. 3
In vigore dal 15 lug 1991
1. L'aiuto di cui all' assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso nell'Unione Sovietica e alle misure destinate a consentire la transizione verso un'economia di mercato ed ai relativi progetti. Essa copre inoltre il costo ragionevole delle forniture necessarie all'esecuzione di dette azioni.
Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente indispensabile.
2. Gli stanziamenti di cui all' coprono le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione dell'attuazione di queste azioni.
3. L'assistenza tecnica riguarda prioritariamente la formazione alla gestione pubblica e privata, i servizi finanziari, l'energia, i trasporti e la distribuzione dei prodotti alimentari.
4. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari nonché in base a una valutazione della loro efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge.
5. La cooperazione tecnica è attuata su base decentrata. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono strettamente associati alla valutazione e all'esecuzione dei progetti.
Storico versioni
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