Art. 8

In vigore dal 15 lug 1991
La Commissione e gli Stati membri assicurano il coordinamento delle iniziative di assistenza tecnica prese in Unione Sovietica dalla Comunità e, individualmente, dagli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/2157 | Portale Normativo