Art. 6
In vigore dal 11 lug 1991
1. Gli Stati membri che hanno optato per la soluzione di cui all', paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91 possono adempiere gli obblighi di controllo dei piani di utilizzazione procedendo ad un controllo di plausibilità secondo l', secondo trattino di detto regolamento.
2. Ai fini dell', secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91, un documento amministrativo vincolante è qualsiasi documento presentato da un produttore entro il 31 luglio 1991 nel quadro di un regime amministrativo specifico, recante almeno le stesse indicazioni previste all'.
Il regime amministrativo summenzionato deve prevedere un controllo sul posto dei documenti di cui trattasi e l'irrogazione di sanzioni adeguate in caso di falsa dichiarazione. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà conferita dal presente articolo presentano, su richiesta della Commissione, le prove dei controlli espletati.
Storico versioni
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