Art. 1
In vigore dal 11 lug 1991
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che coltiva seminativi può beneficiare del regime di ritiro temporaneo di seminativi dalla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 1703/91, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, seminativo è qualsiasi terreno adibito, per il raccolto 1991, alle coltivazioni di cui:
- all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1);
- all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio (2);
- all', paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (3), codici NC 1201 00 90, 1205 00 90 e 1206 00 90;
- all'allegato I del presente regolamento.
Nei cinque nuovi Laender della Germania, i seminativi soggetti nel 1991 al regime nazionale di ritiro delle terre sono considerati seminativi ai sensi del presente regolamento.
3. Le percentuali di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1703/91 si applicano ai seminativi coltivati per il raccolto 1991. TITOLO I Requisiti relativi ai seminativi ritirati
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