Art. 3

In vigore dal 11 lug 1991
Per poter beneficiare del regime di cui all', i produttori interessati devono presentare alle autorità competenti, entro il termine ultimo fissato dallo Stato membro conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1703/91, il piano di utilizzazione della superficie agricola utilizzata totale della loro azienda per il 1991. Detto piano deve indicare segnatamente: - cognome, nome e indirizzo del titolare; - superficie agricola utilizzata totale dell'azienda, con gli estremi catastali o una documentazione riconosciuta equipollente dall'ente preposto al controllo, come una carta o una fotografia aerea atta ad individuare con precisione l'ubicazione delle superfici; - l'utilizzazione di ciascuna parcella, con eventuale indicazione delle produzioni successive.
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