Art. 11

In vigore dal 11 lug 1991
Nel corso del controllo di cui all' devono essere visitate tutte le superfici dell'azienda del richiedente e verificate le relative colture. La superficie dei seminativi ammissibili e dei terreni a riposo deve essere determinata con ogni mezzo appropriato.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1991/2069 | Portale Normativo