Art. 14

In vigore dal 11 lug 1991
L'importo massimo dell'aiuto, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1703/91, è stabilito nell'allegato II. Detto importo è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo valido per i cereali il 1o luglio 1991.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1991/2069 | Portale Normativo