Art. 7

In vigore dal 13 giu 1991
I produttori che partecipano durante tutto il periodo di cui all', paragrafo 1 al regime di ritiro previsto al regolamento (CEE) n. 797/85 beneficiano, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 1 bis del regolamento precitato, per i quantitativi di cereali venduti durante la campagna 1991/1992, del rimborso della parte del prelievo di corresponsabilità di base superiore al tasso applicato nel corso della campagna 1990/1991.
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