Art. 8

In vigore dal 13 giu 1991
Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 le modalità d'applicazione del presente regolamento, e in particolare: - quelle relative alla dimensione minima delle superfici da ritirare dalla produzione; queste modalità tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e del grado di efficacia perseguito con il regime considerato, e - quelle relative ai controlli; queste modalità implicano, tra l'altro, nel caso previsto all', paragrafo 2, secondo trattino, il ricorso ai metodi di telerilevamento e/o un controllo di plausibilità su base di documenti amministrativi vincolanti già disponibili nelle amministrazioni nazionali.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/1703 | Portale Normativo