Art. 6

In vigore dal 13 giu 1991
Le misure definite agli sono considerate come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (11).
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/1703 | Portale Normativo