Art. 2
Il regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 comprende:
In vigore dal 13 giu 1991
a) l'erogazione di un premio per ettaro ritirato pari alla quota finanziata dalla Comunità dell'aiuto che sarebbe concesso, per le stesse superfici, dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 1 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85. Gli Stati membri possono aumentare l'entità del premio in parola entro il limite dell'importo da essi concesso quale contributo nazionale nell'ambito del regolamento precitato, ove si ravvisi la necessità di rendere il regime sufficientemente allettante, tenuto conto in particolare delle condizioni di produzione a livello regionale;
b)
un diritto al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75, riscosso sulle vendite di cereali effettuate dal produttore interessato nel corso della campagna di commercializzazione 1991/1992.
Storico versioni
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