Art. 3
In vigore dal 29 mag 1991
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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