Art. 1
In vigore dal 29 mag 1991
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico, corrispondente al codice NC ex 2917 11 00 e al codice Taric 2917 11 00 * 00, originario dell'India e della Cina.
2. L'importo del dazio, calcolato in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è pari:
- al 6,5 % per le importazioni di acido ossalico originario dell'India,
- al 20,3 % per le importazioni di acido ossalico originario della Cina.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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