Art. 4
In vigore dal 29 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima di questa scadenza. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991. Per la Commissione
Jean DONDELINGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 137 del 22. 5. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 343 del 13. 12. 1988, pag. 34. (4) GU n. C 216 del 31. 8. 1990, pag. 2.
Storico versioni
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