Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 mag 1991
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1472:oj#art-3