Art. 2

Il punto 25 della parte II dell'allegato al regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue:

In vigore dal 3 mag 1991
- il titolo del punto 25 è sostituito dal titolo seguente: « 25. Regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari: »; - al punto 25 A è aggiunta la seguente lettera f): « f) all'atto della spedizione della crema contenente rivelatori per la sua incorporazione nei prodotti finali: - casella 104 dell'esemplare di controllo T 5: crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 570/88; - casella 106 dell'esemplare di controllo T 5: 1. la data limite dell'incorporazione nei prodotti finali; 2. l'indicazione della destinazione (formula B). »; - i termini « formula A/C o formula B o formula D » sono sostituiti dai termini «formula A/C/D o formula B » ai punti seguenti: - A: - lettera a), punto 3, - lettera b), punto 3, - lettera c), secondo trattino, punto 2, - lettera d), secondo trattino, punto 2, - lettera e), secondo trattino, punto 2; - B: - lettera a) punto 3, - lettera b) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2, - lettera c) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2, - lettera d) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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