Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 570/88 viene modificato come segue:
In vigore dal 3 mag 1991
1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
« Regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari »
2) All':
a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una data da stabilirsi, nonché alla concessione di un aiuto all'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema di cui al secondo comma. »;
b) al secondo comma, viene aggiunta la lettera c) seguente:
« c) la crema di cui ai codici NC 0401 30 39 e 0401 30 99 avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35 % e pari o inferiore al 49 %, addizionata di rivelatori conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e utilizzata direttamente nei prodotti finali di cui all'articolo 4, punto 2. »
3) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a incorporare o a far incorporare il burro o il burro concentrato o la crema di cui all', esclusivamente e senza pregiudizio dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, nei prodotti finali di cui all'articolo 4 o, per quanto si riferisce alla crema, all'articolo 4, punto 2, in uno dei modi di utilizzazione seguenti:
a) mediante aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
- previa trasformazione del burro aggiudicato in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5 ovvero
- nello stato in cui si trova;
b) oppure mediante impegno scritto ad utilizzare, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro all'anno, oppure gli stessi quantitativi in prodotti intermedi,
- previa trasformazione del burro aggiudicato in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5 oppure
- nello stato in cui si trova. »
4) L'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, lettera a), il codice NC « 1905 90 50 » è sostituito dai codici NC « 1905 90 45, 1905 90 55 »;
b) al paragrafo 2, lettera a), la cifra 5 % è sostituita da « 4,5 % »;
c) al paragrafo 2, lettera b), il codice NC « 1806 20 90 » è sostituito dai codici NC « 1806 20 80, 1806 20 95 »;
d) al paragrafo 3, lettera a), il testo di cui al punto iii) è soppresso;
e) al paragrafo 3, lettera b), il testo di cui al punto i) è sostituito dal testo seguente:
« i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità riunite in imballaggi »;
f) al paragrafo 4, secondo trattino, il codice NC « 2103 90 90 » è sostituita dal codice NC « ex 2103 90 90 ».
5) All'articolo 6, paragrafo 1 viene aggiunto il secondo comma seguente:
« Se si tratta di crema, essa viene addizionata dei prodotti di cui all'allegato II bis, alle condizioni specificate al primo comma. »
6) L'articolo 8 viene modificato come segue:
a) Il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« Se la fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, ovvero se l'aggiunta al burro oppure, a seconda dei casi alla crema degli stessi rivelatori, da un lato, e l'incorporazione nei prodotti finali, o eventualmente nei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, dall'altro, sono effettuate in luoghi diversi, il burro concentrato o il burro o la crema vengono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per quanto si riferisce al burro concentrato o al burro, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore a 25 kg per quanto si riferisce alla crema. »;
b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
« Gli imballaggi ed eventualmente il sottoconfezionamento recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del regolamento e della destinazione (formula A/C/D o formula B), nonché: »;
c) al secondo comma, lettera a), la frase conclusiva è sostituita dal testo seguente:
« Il burro concentrato può anche essere trasportato in cisterne o contenitori; in tal caso:
- le indicazioni di cui sopra debbono figurare sulla cisterna o sul contenitore in caratteri di almeno 5 cm di altezza;
- il burro concentrato, prima di essere incorporato nei prodotti finali, può essere riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità specificate al primo e secondo comma, presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 10. »;
d) al secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
« c) nel caso della crema, una o più delle seguenti diciture:
- Nata marcada destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CEE) no 570/88
- Floede tilsat roebestof udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i artikel 4 formel B i forordning (EOEF) nr. 570/88
- Gekennzeichneter Rahm, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- ÊñÝìá ãUEëáêôïò ðïõ ðñïïñssaeaaôáé áðïêëaaéóôéêUE ãéá ôçí aaíóùìUEôùóç óôá ôaaëéêUE ðñïúueíôá ueðùò áíáoeÝñïíôáé óôï UEñèñï 4 ôýðïò  ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 570/88
- Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 formula B of Regulation (EEC) No 570/88
- Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 formule B du règlement (CEE) no 570/88
- Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, formula B del regolamento (CEE) n. 570/88
- Room, waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4, formule B, van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde produkten
- Nata marcada destinada exclusivamente à incorporaçao num dos produtos finais referidos no artigo 4o, fórmula B, do Regulamento (CEE) no 570/88
Se la crema viene trasportata a mezzo cisterne o contenitori, le diciture di cui sopra debbono figurare sulla cisterna o sul contenitore in lettere aventi un'altezza minima di 5 cm.
d) nel caso del burro o del burro concentrato, entrambi con aggiunta di rivelatori, le diciture "burro" o "burro concentrato" di cui alle lettere a) e b) sono completate con la dicitura "contenente rivelatori". »
7) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
« d) per quanto riguarda il trasporto del prodotto intermedio, le disposizioni dell'articolo 8 si applicano riportando sull'imballaggio, oltre all'indicazione della destinazione (formula A/C/D o formula B) e all'eventuale dicitura "contenente rivelatori", una o più delle diciture seguenti: ».
8) L'articolo 10 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. La fabbricazione del burro concentrato di cui all', secondo comma, lettera b), la trasformazione del burro in burro concentrato di cui all'articolo 5, l'aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, l'incorporazione del burro e del burro concentrato di cui all'articolo 7, il ricondizionamento del burro concentrato di cui all'articolo 8, secondo comma, lettera a) e l'incorporazione in prodotti intermedi di cui all'articolo 9 devono essere effettuate in uno stabilimento riconosciuto. »;
b) il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
« a) che disponga di impianti tecnici adeguati e la cui capacità di trasformazione o d'incorporazione sia pari almeno a 5 t di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato o in crema o, se del caso, in prodotti intermedi »;
c) il testo del paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
« d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 23 il proprio programma di fabbricazione per ciascuna offerta definita all'articolo 16, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. »;
d) il testo del paragrafo 4, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema, ».
9) L'articolo 12, paragrafo 1 viene modificato come segue:
a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A/C/D o formula B) »;
b) il testo della lettera c) terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - l'obbligo di incorporare il prodotto nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A/C/D o formula B), entro il termine di cui all'articolo 11 ».
10) L'articolo 16 viene modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« L'offerta è inoltrata all'organismo d'intervento che detiene il burro o, nel caso della concessione dell'aiuto, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta del rivelatore o, a seconda dei casi, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finiti, ovvero l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi »;
b) al paragrafo 2:
- il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
« c) la prevista destinazione del burro (formula A/C/D o formula B), nonché il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell' »;
- il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:
« d) il prezzo offerto per 100 kg di burro avente il tenore di materie grasse voluto, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in ecu »;
c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto, nell'offerta vanno indicati:
a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) il quantitativo di crema o di burro o di burro concentrato per il quale è chiesto l'aiuto, precisando per il burro il tenore di materia grassa;
c) la destinazione (formula A/C/D o formula B), nonché il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell';
d) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di crema o di burro o di burro concentrato, esclusi eventualmente i rivelatori, espresso in ecu »;
d) il testo del paragrafo 4, lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:
« a) verte su un solo e identico prodotto (burro aggiudicato o crema o burro o burro concentrato) avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 % oppure inferiore all'82 %), la stessa destinazione (formula A/C/D o formula B) e lo stesso modo di utilizzazione;
b) riguarda un quantitativo di almeno 5 t di burro o 12 t di crema o 4 t di burro concentrato. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta ».
11) L'articolo 18 viene modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato che possono essere differenziati secondo:
- la destinazione (formula A/C/D o formula B),
- il tenore di matiera grassa del burro,
- il modo di utilizzazione in conformità dell'.
Tuttavia la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui sopra, un prezzo di base minimo di vendita e/o un aiuto di base massimo per il burro con scarti del tipo di quelli citati all'allegato VII, fissati a seconda della destinazione, del tenore in materia grassa del burro e del modo di utilizzazione.
Secondo la stessa procedura, si può decidere di non dar seguito alla gara. »;
b) le frasi preliminari del paragrafo 2 vengono sostituite dal testo seguente:
« 2. Contemporaneamente al prezzo o ai prezzi minimi di vendita e all'importo o agli importi dell'aiuto e secondo la stessa procedura, l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento del burro e i prezzi minimi fissati, oppure degli importi dell'aiuto. In caso di fissazione di un prezzo di base minimo di vendita o di un aiuto di base massimo, la cauzione di trasformazione viene fissata come è indicato all'allegato VII. La cauzione di trasformazione serve a garantire il rispetto delle esigenze principali concernenti: »;
c) il paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
« 3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle cauzioni di trasformazione di cui al paragrafo 2 devono essere presentate presso l'organismo competente entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11. »
12) L'articolo 21 viene modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente:
« e) il modo di utilizzazione scelto, con riferimento alle disposizioni dell' e alla destinazione (formula A/C/D o formula B). »;
b) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
« 3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del regolamento nonché della destinazione (formula A/C/D o formula B) e il modo di utilizzazione del burro con riferimento alle relative disposizioni dell'. »
13) L'articolo 22 viene modificato come segue:
a) al paragrafo 2:
- il testo della lettera a) è sositituito dal testo seguente:
« a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro o di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta, indentificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce »;
- il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:
« d) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle disposizioni dell' e la destinazione (formula A/C/D o formula B), fatta salva l'applicazione, nell'ambito del presente capitolo, delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 4. »;
b) al paragrafo 3 viene aggiunta la lettera c) seguente:
« c) per la crema:
- che ha soddisfatto le condizioni di cui all', secondo comma, lettera c), e
- che è stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. »
14) L'articolo 23 viene modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
« 1. In occasione della fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, oppure in occasione dell'aggiunta di rivelatori alla crema o al burro, oppure quando il burro concentrato viene riconfezionato a norma dell'articolo 8, secondo comma, lettera a), secondo trattino, l'organismo competente predispone controlli sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), in modo che ogni offerta, quale è indicata nell'articolo 16, sia sottoposta ad almeno un controllo. Tuttavia, ai fini del controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo per taluni stabilimenti riconosciuti. »;
b) al paragrafo 3, il testo della frase preliminare è sostituito dal testo seguente:
« 3. Il controllo dell'utilizzazione del burro concentrato o della crema o del burro o dei prodotti intermedi nei prodotti finali deve avvenire secondo le modalità seguenti: »;
c) al paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Il presente regolamento si applica unicamente se l'utilizzatore finale si impegna per iscritto ad acquistare, nel corso di un anno, un quantitativo massimo di 6 t di burro o di 5 t di burro concentrato, oppure lo stesso quantitativo in prodotti intermedi o un quantitativo di 14 t di crema. Il presente paragrafo non è più applicabile all'utilizzatore finale che non abbia rispettato il proprio impegno. »;
d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:
« 6. I controlli effettuati a norma del presente articolo formano oggetto di un resoconto, nel quale devono essere precisati i seguenti elementi:
- la data in cui è stato effettuato il controllo;
- la durata del controllo;
- le operazioni espletate.
7. Dopo un anno di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'attuazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione della crema di cui all', secondo comma, lettera c) e lo trasmette alla Commissione. »
15) Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 24
Anche i prodotti di cui all', secondo comma, sono soggetti al controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (*), a decorrere dall'avvio delle operazioni di cui all'articolo 6 fino all'incorporazione nei prodotti finali. Le indicazioni specifiche da apporre nella casella 44 del documento amministrativo unico o nelle caselle più appropriate del documento giustificativo del carattere comunitario dei prodotti o nelle caselle 104, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T 5 sono quelle figuranti nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, al punto 25, A, lettera c) o d) o e) o f).
(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. »
16) Al presente regolamento vengono aggiunti gli allegati II bis e VII.
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