Art. 3

In vigore dal 3 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alla prima gara successiva alla sua entrata in vigore. Tuttavia, fino al 30 settembre 1991, per ottemperare al disposto dell', punto 6, lettera b) e lettera d) esclusivamente con riferimento alla nuova lettera d) inserita nel regolamento (CEE) n. 570/88, punto 7 e punto 12, lettera b), possono essere utilizzati imballaggi prestampati, purché essi rechino l'indicazione della nuova formula relativa alla destinazione « (formula A/C/D o formula B) » ovvero il nuovo termine « contenente rivelatori » apposto con un timbro oppure stampato su un'etichetta incollata. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (4) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24. ALLEGATO « ALLEGATO II bis Prodotti da incorporare nella crema (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma) 1. Nella crema di cui all' e seguenti sono incorporati, fatta eccezione per qualsiasi altro prodotto, ivi comprese le materie grasse non provenienti dal latte, a) o la 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavata dalla vaniglia o dalla vanillina di sintesi, in una proporzione minima di 250 ppm; o l'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di composto solubile nel grasso del latte in una proporzione minima di 20 ppm e b) o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi - dell'acido n-eptanoico (C7) oppure - dell'acido n-undecanoico (C11) avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di 0,3, un indice di saponificazione compreso: - tra 385 e 395 per i trigliceridi dell'acido n-eptanoico, - tra 275 e 285 per i trigliceridi dell'acido n-undecanoico, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % - di acido n-eptanoico oppure - di acido n-undecanoico; o, in una proporzione di almeno 600 ppm, un composto contenente almeno il 90 % di sitosterolo e in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (. . . ) nonché al massimo il 9 % di campesterolo (. . .) e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (. . . ). 2. La dispersione omogenea e stabile nella crema dei prodotti di cui al paragrafo 1, preventivamente incorporati gli uni negli altri, è garantita dalla preparazione di una premiscela e dall'intervento di trattamenti meccanici, termici, di raffreddamento, ecc. 3. In deroga alle disposizioni di cui ai pragrafi 1 e 2, l'aggiunta di rivelatori alla crema utilizzata esclusivamente sul territorio del Regno Unito per la fabbricazione di gelato commercializzato esclusivamente in quello Stato membro può essere effettuata incorporando direttamente una proporzione del 2 % di una miscela contenente una parte di acido n-tridecanoico (C13) libero, due parti di materia grassa del latte, 2,5 parti di casainato di sodio e 94,5 parti di sali minerali provenienti dal latte. 4. Le concentrazioni espresse in percentuale o in ppm di cui ai paragrafi 1 e 3 vengono calcolate rispetto alla parte della crema costituita esclusivamente da materia grassa. 5. L'omogeneità di composizione per quanto si riferisce in particolare ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 3, è controllata dal prelievo di campioni rappresentativi dello strato superiore e dello strato inferiore di ciascuna partita di crema conservata in un serbatoio. Lo scarto massimo in valore relativo derivante dall'analisi non deve superare del 5 % i valori del tenore minimo riportati nei paragrafi 1 e 3. ALLEGATO VII (articolo 18) A. BURRO DESTINATO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE Aiuto di base massimo fissato per ogni gara particolare per il burro tal quale, all'82 % di materia grassa, senza rivelatore, utilizzato in formula A/C D e livelli d'aiuto derivati secondo la destinazione (formula A/C/D o formula B), il tenore di materie grasse e il modo di utilizzazione conformemente all' (ECU/100 kg) Burro tal quale Burro concentrato Crema 82 % MG 80 % MG Procedimento senza rivelatore formula A/C D X X × 0,9756 (X × 1,22) + P 1 formula B X Y (X × 0,9756) Y [(X Y) × 1,22] + P 1 Procedimento con rivelatore formula A/C D Cauzione di trasformazione X + V 110 % (X × 0,9756) + V 110 % (X × 1,22) + P 1 + V 110 % formula B Cauzione di trasformazione X + W Y 110 % (X × 0,9756) + W Y 110 % [(X Y) × 1,22] + P 1 + W 110 % (X Y) × Q + W 1 110 % Y: differenza tra l'importo dell'aiuto per la formula A/C/D e la formula B V: costo aggiunta rivelatori formula A/C/D W: costo aggiunta rivelatori formula B P 1: compensazione per il costo di fabbricazione del burro concentrato Q: fattore determinante la differenza tra l'aiuto per il burro e l'aiuto per la crema W 1: costo aggiunta rivelatori nella crema (formula B) B. PREZZO D'INTERVENTO Prezzo di base massimo fissato per ogni gara particolare per il burro tal quale, all'82 % di materia grassa, senza rivelatore, utilizzato in formula A/C D e livelli di prezzi derivati secondo la destinazione (formula A/C/D o formula B), il tenore di materie grasse e il modo di utilizzazione conformemente all' (ECU/100 kg) Burro tal quale Burro concentrato 82 % MG 80 % MG Procedimento senza rivelatore formula A/C D Z Z × 0,9756 (Z P 2) formula B Z + Y (Z × 0,9756) + Y Z + Y P 2 Procedimento con rivelatore formula A/C D Z V (Z × 0,9756) V Z P 2 V formula B Z W + Y (Z × 0,9756) W + Y Z + Y P 2 W Le cauzioni di trasformazione costituiscono il 110 % della differenza tra il prezzo d'intervento e i prezzi di vendita del burro. Y: differenza tra l'importo dell'aiuto per la formula A/C/D e la formula B V: costo aggiunta rivelatori formula A/C/D W: costo aggiunta rivelatori formula B P 2: compensazione per il costo di fabbricazione del burro concentrato ».
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