Art. 2
Il punto 25 della parte II dell'allegato al regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue:
In vigore dal 3 mag 1991
- il titolo del punto 25 è sostituito dal titolo seguente:
« 25. Regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari: »;
- al punto 25 A è aggiunta la seguente lettera f):
« f) all'atto della spedizione della crema contenente rivelatori per la sua incorporazione nei prodotti finali:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:
crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 570/88;
- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:
1. la data limite dell'incorporazione nei prodotti finali;
2. l'indicazione della destinazione (formula B). »;
- i termini « formula A/C o formula B o formula D » sono sostituiti dai termini «formula A/C/D o formula B » ai punti seguenti:
- A:
- lettera a), punto 3,
- lettera b), punto 3,
- lettera c), secondo trattino, punto 2,
- lettera d), secondo trattino, punto 2,
- lettera e), secondo trattino, punto 2;
- B:
- lettera a) punto 3,
- lettera b) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2,
- lettera c) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2,
- lettera d) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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