Art. 7

In vigore dal 4 mar 1991
1.   Allorché mette a disposizione del Fondo gli importi recuperati, lo Stato membro può trattenerne il 20 %, purché le norme previste dal presente regolamento non siano state violate in modo significativo. 2.   Qualora, su richiesta esplicita della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro, su presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche nei casi in cui questo sia infruttuoso.
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