Art. 5
In vigore dal 4 mar 1991
1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano là Commissione dei procedimenti avviati in seguito alla irregolarità comunicate in applicazione dell' nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente:
—
dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti;
—
delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati;
—
dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni;
—
dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso;
—
dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie — o gli elementi essenziali di esse — relative alla chiusura di tali procedimenti.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro.
Tali indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione è presa secondo la procedura prevista all' di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:595:oj#art-5