Art. 4
In vigore dal 4 mar 1991
Ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione le irregolarità accertate o presunte che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori del proprio territorio, nonché quelle che pongono in luce l'impiego di una nuova pratica fraudolenta.
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