Art. 1

In vigore dal 4 mar 1991
Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. Il presente regolamento rimane applicabile ai casi di irregolarità relativi alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, comunicati prima del 1o gennaio 1989. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri delle norme relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:595:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1991/595 | Portale Normativo