Art. 1
In vigore dal 4 mar 1991
Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
Il presente regolamento rimane applicabile ai casi di irregolarità relativi alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, comunicati prima del 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri delle norme relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale.
Storico versioni
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