Art. 10

In vigore dal 4 mar 1991
1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinchè sia garantito il carattere confidenziale delle informazioni scambiate. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito. 3.   I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o un'altra istituzione comunitaria solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria ai fini della prevenzione o della repressione di irregolarità o dell'accertamento di irregolarità presunte. 4.   Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie. Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite non lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione. 5.   I paragrafi precedenti non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione agricola. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata dell'uso che ne viene fatto. 6.   Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad un'irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.
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