Art. 15

In vigore dal 4 mar 1991
II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', paragrafo 1, secondo comma, ultimi quattro trattini è applicabile a decorrere dalla comunicazione relativa al secondo trimestre del 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991. Per il Consiglio II Presidente R. STEICHEN (1)  GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2)  GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3)  GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4)  GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5)  GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 6. (6)  GU n. C 324 del 24. 12. 1990. (7)  GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1991/595 | Portale Normativo