Art. 15
In vigore dal 4 mar 1991
II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', paragrafo 1, secondo comma, ultimi quattro trattini è applicabile a decorrere dalla comunicazione relativa al secondo trimestre del 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.
Per il Consiglio
II Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(5) GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 6.
(6) GU n. C 324 del 24. 12. 1990.
(7) GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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