Art. 7
In vigore dal 21 dic 1990
Per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base, la data da prendere in considerazione: - per i provvedimenti previsti all'articolo 13, primo paragrafo, primo trattino del regolamento di base è quella della lora applicabilità;
- per i provvedimenti previsti all'articolo 13, primo paragrafo, secondo trattino del regolamento di base è quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;
- per i provvedimenti prevista all'articolo 14, primo paragrafo, punto a) del regolamento di base, è quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per i provvedimenti previsti all'articolo 14, primo paragrafo, punto b) del regolamento di base è quella della comunicazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per gli atti previsti all'articolo 14, primo paragrafo, punto c) del regolamento di base è quella in cui la sentenza è pronunciata.
2. La Commissione comunica, non appena possibile, alle amministrazioni degli Stati membri le date di adozione delle misure e degli atti previsti nel presente articolo.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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