Art. 6

In vigore dal 21 dic 1990
1. Quando il titolare di un'informazione tariffaria vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui agli articoli 13, paragrafo 1, 14, paragrafi 1 e 2, e 16 del regolamento di base, auspichi avvalersi della possibilità di utilizzarla per un certo periodo di tempo, conformemente agli articoli 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 3, e 16, paragrafo 2 del regolamento di base, lo comunica ai servizi doganali, fornendogli, all'occorrenza, le pezze giustificative che permettono di controllare se sono soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base. 2. Quando, in casi eccezionali, la Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base abbia adottato un provvedimento che deroga alle disposizioni del paragrafo 3 del medesimo articolo e quando le condizioni di cui al paragrafo 1 per fruire della possibilità di continuare ad utilizzare l'informazione tariffaria vincolante non siano più soddisfatte, l'autorità informa il titolare iscritto.
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