Art. 2

In vigore dal 21 dic 1990
1. La domanda di informazione tariffaria vincolante può riguardare un unico tipo di merci. Essa deve essere formulata per iscritto e recare i seguenti elementi d'informazione: a) nome e indirizzo del richiedente; b) nome e indirizzo della persona per la quale eventualmente agisce la persona fisica o giuridica richiedente; c) nomenclatura doganale in cui deve essere effettuata la classificazione, secondo le indicazioni dell', paragrafo 3 del regolamento di base; d) descrizione particolareggiata della merce che ne permette l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale; e) l'indicazione della composizione ove occorra per la classificazione della merce, nonché i metodi di analisi eventualmente utilizzati per determinarla; f) eventuale disponibilità di campioni, fotografie, planimetrie, cataloghi o qualsiasi altra documentazione atta ad aiutare l'autorità doganale a stabilire la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale; g) l'indicazione se il richiedente è al corrente che una informazione tariffaria vincolante per una merce identica o affine è già stata fornita nella Comunità; h) la disponibilità eventuale a presentare, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente allegata, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in causa; i) l'indicazione se taluni elementi di informazione debbono essere considerati «fomiti a titolo riservato»; j) la classificazione prevista dal richiedente; k) l'accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento di base. 2. Quando l'autorità doganale ritenga che nella domanda non figurino tutti gli elementi necessari per formulare un parere con cognizione di causa, invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. 3. L'elenco delle autorità doganali designate dagli Stati membri a ricevere la domanda di informazione tariffaria vincolante, fornito alla Commissione dagli Stati membri, sarà comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. TITOLO II DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE, ALLA SUA COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA SUA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3796 | Portale Normativo