Art. 9
In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica, ad eccezione dell', paragrafo 2 e dell', a decorrere dal 1° gennaio 1991. L', paragrafo 2 e l' si applicano a decorrere dal 1° marzo 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
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Storico versioni
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