Art. 7
In vigore dal 19 dic 1990
Con effetto al 1° luglio 1989, le indennità per servizi continui od avvicendati, di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90, sono stabilite a 9 232, 13 934, 15 234, 20 771 FB.
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